1) Se la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 12 kW è obbligatorio anche sottoporlo agli opportuni controlli periodici, accertandosi che i consumi non crescano troppo rispetto al rendimento iniziale.
2) Viene inoltre fissato in 26°C (con tolleranza fino a 24°C) il limite della temperatura media per tutti gli edifici dotati di climatizzatore estivo. Un buon impianto di filtrazione aria, inoltre, è in grado di rendere più pulita e respirabile l’aria che circola.
3) Per la climatizzazione invernale è confermato il limite di 18°C (con tolleranza fino a 20°C) per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, e di 20°C (con tolleranza fino a 22°C) per tutti gli altri edifici.
Quelle riportate qui sopra sono le principali novità introdotte con il D.M. 10 febbraio 2014 e con il dPR. 74/2013, in vigore dal 12 giugno 2013.
4) Per la periodicità dei controlli di legge, il riferimento e' il dPR .74/2013, art.8 e relativa tabella all'allegato A (bordata in rosso la parte relativa agli impianti di climatizzazione; P è la potenza termica utile nominale).
5) Il “Registro dell'apparecchiatura (F-gas)” ed il “libretto di impianto termico (ex DPR 74/2013)” non si sostituiscono uno all'altro, quindi per impianti sopra i 10-12 kW contenenti più di 3 kg di F-gas, entrambi sono necessari.